Strumenti Utente

Strumenti Sito


db:avvocati_ed_esperti_medici_avviano_procedimenti_legali

Frode COVID - Avvocati ed esperti medici avviano procedimenti legali contro l'OMS e i leader mondiali per «crimini contro l'umanità»

Un team di oltre mille avvocati e oltre diecimila esperti medici guidati dal Dr. Reiner Fuellmich ha avviato procedimenti legali contro il CDC, l'OMS e il Gruppo Davos per crimini contro l'umanità. 1)

Fuellmich e il suo team presentano il test PCR difettoso e, come frode, l'ordine impartito ai medici di etichettare qualsiasi morte per comorbilità come morte Covid. Il test PCR non è mai stato progettato per rilevare gli agenti patogeni ed è difettoso al 100% a 35 cicli. Tutti i test PCR supervisionati dal CDC sono impostati da 37 a 45 cicli. Il CDC ammette che qualsiasi test sopra 28 cicli non è ammissibile per un risultato positivo affidabile. Questo da solo invalida oltre il 90% dei presunti casi Covid/“infezioni” supportati dall'uso di questo test difettoso.

Oltre ai test difettosi e ai certificati di morte fraudolenti, il vaccino “sperimentale” stesso viola l'articolo 32 della Convenzione di Ginevra. Ai sensi dell'articolo 32 della IV Convenzione di Ginevra del 1949, sono vietate “la mutilazione e gli esperimenti medici o scientifici non resi necessari dal trattamento medico di una persona protetta”. Secondo l'articolo 147, condurre esperimenti biologici su persone protette è una grave violazione della Convenzione.

Il vaccino “sperimentale” viola tutti i 10 codici di Norimberga che prevedono la pena di morte per coloro che cercano di violare queste leggi internazionali.

Il “vaccino” non soddisfa i seguenti cinque requisiti per essere considerato un vaccino ed è per definizione un “esperimento” medico e una prova:

  • Fornisce immunità al virus
    Questa è una terapia genica “leaky” che non fornisce immunità al Covid. Le affermazioni di ridurre i sintomi sono false, dopo la doppia vaccinazione, infatti, il 60% dei pazienti necessitano di ER o ICU per infezioni Covid.
  • Protegge i destinatari dal contagio del virus
    Questa terapia genica non fornisce immunità e, nonostante la doppia vaccinazione, si può ancora essere esposti al virus e diffonderlo.
  • Riduce i decessi per infezione da virus
    Questa terapia genica non riduce i decessi per infezione. Anche i vaccinati con doppia dose, infetti da Covid, sono morti.
  • Riduce la circolazione del virus
    Questa terapia genica consente ancora la diffusione del virus in quanto offre zero immunità al virus stesso.
  • Riduce la trasmissione del virus
    Questa terapia genica consente ancora la trasmissione del virus in quanto offre zero immunità al virus stesso.

Codice di Norimberga”: dal British Medical Journal n° 7070 Volume 313: Pag. 1448 - 07 dicembre 1996.

Introduzione
La sentenza del tribunale per i crimini di guerra di Norimberga ha stabilito 10 standard ai quali i medici devono conformarsi quando conducono esperimenti su soggetti umani, riassumendoli in un nuovo codice che ora è accettato in tutto il mondo.
Questo giudizio ha stabilito un nuovo standard di comportamento medico etico per i diritti umani dalla seconda guerra mondiale. Tra gli altri requisiti, questo documento enuncia la necessità del consenso informato volontario del soggetto umano. Il principio del consenso informato volontario protegge il diritto dell'individuo ad avere il pieno controllo del proprio corpo.
Questo codice riconosce anche che il rischio deve essere valutato rispetto al previsto beneficio e che il dolore e la sofferenza non necessari devono essere evitati.
Questo codice riconosce che i medici dovrebbero evitare azioni che feriscono i pazienti umani. I principi stabiliti da questo codice per la pratica medica sono stati ora estesi nei codici generali di etica medica.

Il Codice di Norimberga

Tratto da: The Nuremberg Code 1946. In: “Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law n° 10”. Nuremberg, October 1946 - April 1949. Washington, D.C. U.S. Government Printing Office, 1949 - 1953; vol. 2, pp. 181-182.

Esperimenti medici ammessi

1 - Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Questo significa che la persona coinvolta deve avere la capacità legale di dare il consenso; [la persona] dovrebbe essere edotta in maniera tale che sia capace di esercitare un libero potere di scelta, senza l'intervento di alcun elemento di forza, frode, dolo, costrizione, inganno, nonché altre ulteriori forme di costrizione e coercizione; e deve avere sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi della materia in oggetto di cui si tratta così da consentire [al soggetto] di prendere una decisione intelligente e illuminata. Questo ultimo elemento richiede che prima della accettazione di una decisione affermativa del soggetto in studio gli dovrebbero essere fatte conoscere la natura, la durata e lo scopo dell'esperimento, il metodo e i mezzi attraverso i quali tale esperimento deve essere condotto, tutti gli inconvenienti e i pericoli che ragionevolmente devono essere attesi, nonché gli effetti sulla propria salute o sulla propria persona che possono eventualmente derivare da una sua partecipazione all'esperimento.
Il compito e il dovere di accertare la qualità del consenso è di ogni individuo che inizia, dirige o si impegna in un esperimento. È un dovere personale e una responsabilità che non possono essere delegati ad altri senza essere puniti.

2 - L'esperimento deve essere tale da portare risultati fruttuosi per il benessere della società; [risultati] che non possono essere procurati mediante altri mezzi o metodi di studio e [che] non [sono] ottenibili in natura in maniera casuale e superflua.

3 - L'esperimento deve essere impostato in maniera tale e deve essere basato sui risultati degli esperimenti [già fatti] sugli animali e una conoscenza della storia naturale della malattia o di altri problemi in studio che i risultati anticipati giustifichino la conduzione dell'esperimento.

4 - L'esperimento deve essere condotto per evitare tutte le sofferenze e i danni fisici e mentali non necessari.

5 - Nessun esperimento deve essere condotto quando vi è una ragione «a priori» di credere che si verificherà la morte o un danno disabilitante; fatta eccezione forse in quegli esperimenti dove i medici sperimentatori servono anche da soggetti [di ricerca].

6 - il grado di rischio che deve essere considerato non deve mai superare quello determinato dall'importanza umanitaria del problema che deve essere risolto nell'esperimento.

7 - Deve essere fatta una adeguata preparazione e [devono essere] fornite facilitazioni adeguate per proteggere i soggetti dell'esperimento contro ogni possibilità anche remote di danni, disabilità o morte.

8 - L'esperimento deve essere condotto solo da persone scientificamente qualificate. Da parte di quelli che conducono l'esperimento e sono coinvolti in esso deve essere richiesto un alto grado di capacità e attenzione in tutti gli stadi dell'esperimento.

9 - Il soggetto umano, durante il corso dell'esperimento, deve avere la libertà di portare a termine l'esperimento se ha raggiunto lo stato fisico o mentale nel quale gli sembri che la continuazione dell'esperimento sia impossibile.

10 - Durante il corso dell'esperimento, lo scienziato in carica deve essere preparato a terminare l'esperimento a ogni stadio, se egli ha motivo di credere con buona probabilità, nell'esercizio della buona fede, [in forza della sua] capacità superiore e giudizi adeguati a lui richiesti, [quando ritiene] probabile che la continuazione dell'esperimento possa determinare danni, disabilità o morte del soggetto dell'esperimento.

Poi è arrivata la Dichiarazione di Helsinki

Fu sviluppata per sostituire il Codice di Norimberga quale guida etica normativa per i ricercatori medici. Rappresenta un miglioramento rispetto al Codice di Norimberga nel senso che soppesa, mettendoli a confronto, sia le preoccupazioni dei singoli individui sia gli eventuali benefici per la società.

In questo documento sono enunciati i principi fondamentali cui si deve ispirare la ricerca clinica. In primo luogo è affermato che lo scopo del medico è la salute del paziente, la sperimentazione sull'uomo è considerata come il mezzo per lo sviluppo della medicina, si afferma che nel corso di questa attività devono essere prese tutte le precauzioni per evitare danni all'ambiente e preservare il benessere degli animali utilizzati nelle ricerche e che deve essere effettuata una attenta valutazione del rapporto rischi/benefici. 2)

È ribadita, inoltre, l'importanza del consenso informato. Tuttavia, mentre il trattato di Norimberga lasciava ancora la richiesta del consenso nell'ambito del rapporto deontologico diretto tra paziente e medico, la Dichiarazione di Helsinki ha introdotto un'innovazione agli «attori della ricerca» che sono non solo lo sperimentatore e il soggetto della ricerca ma anche il Comitato indipendente, cui spetta il compito di esaminare, a garanzia esterna, il protocollo dello studio e fornire eventuali commenti e suggerimenti allo sperimentatore.

Il documento fu riveduto nelle successive riunioni della stessa Associazione tenutesi a Tokyo (1975), Venezia (1983) e Hong Kong (1989). Quest'ultima revisione ha raccomandato che tale Comitato operi in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle tradizioni del Paese in cui si svolge lo studio.

Riportiamo solo il secondo punto dell'Introduzione che già di per sé dice tutto, ma che molti hanno dimenticato (riportato dalla traduzione dell'ultima versione del 1996 stilata nell'assemblea tenutasi a Somerset West, Repubblica del Sud Africa, nella quale per la prima volta è considerata la possibilità di includere un placebo come trattamento di un gruppo di soggetti di controllo):

La Dichiarazione di Ginevra della World Medicai Association impegna il medico alle parole “La salute del mio paziente sarà la mia prima preoccupazione” e il Codice Internazionale di Etica Medica dichiara che “un medico deve agire solo nell'interesse del paziente quando fornisce cure mediche che potrebbero avere l'effetto di indebolire la condizione fisica e mentale del paziente”.

Nel preambolo del “Council of Europe. Convention for the Proteclion of Human Rights and Dignity of the Humon Being with regards to the application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine”. Directorat of Legal Affairs. Strasbourg, November 19, 1996. DIRIJUR (96)/4. I punti 9-10 e 11 recitano:

  • Convinti della necessità di rispettare l'essere umano sia come individuo che come membro della specie umana e riconoscendo l'importanza di assicurare la dignità dell'essere umano;
  • Consapevoli che un uso sbagliato della biologia e della medicina possono portare ad azioni che possono essere pericolose per la dignità umana;
  • Affermando che i progressi della biologia e della medicina dovrebbero essere utilizzati per il beneficio delle generazioni presenti e future…

Senza guardare alla nostra ormai sbrindellata Costituzione, come mai abbiamo permesso a un manipolo di delinquenti (si veda l'articolo: “La magistratura ostativa” di Maurizio Blondet, dove sono elencati tutti) di ridurci in questo stato senza muovere un dito?

08 maggio 2021
Redazione di Extrapedia


1)
Daily Expose 07/05/2021
2)
Dott.ssa Gabriella Scuderi “Laboratorio di Immunologia” - Istituto Superiore di Sanità
db/avvocati_ed_esperti_medici_avviano_procedimenti_legali.txt · Ultima modifica: 08/05/2021 18:45 da @Staff R.